
Trasferirsi all’estero per defiscalizzare la propria pensione comporta delle conseguenze fiscali importanti e per questo è un percorso che non si deve prendere sotto gamba.
L’articolo 3 del DPR n 917/86 (TUIR) definisce quelle che sono le regole di tassazione dei soggetti residenti e non residenti in Italia.
I soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti a dichiarare in Italia tutti i loro redditi, ovunque prodotti; si tratta del principio della cd “worldwide taxation“.
I soggetti non residenti fiscalmente, invece, sono tenuti a dichiarare in Italia solo i redditi ivi prodotti (salvo quanto indicato nelle varie Convezioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i vari Paesi esteri).
Per essere considerati residenti fiscalmente all’estero, devono sussistere le seguenti condizioni (ex art. 2 del TUIR):
- Non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno.
Cioè per 183 giorni negli anni normali (184 in quelli bisestili), con contestuale iscrizione all’A.I.R.E.; - Di non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
- Non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Si è, inoltre, considerati residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (art. 2, co. 2-bis del TUIR). Questi territori sono individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione del reddito, l’Italia ha siglato delle Convenzioni internazionali con tantissimi Paesi.
All’interno della convenzione si trovano le varie regole previste per superare le problematiche di doppia imposizione reddituale.
| L’Art. 18 Modello OCSE riguarda le Pensioni private: |
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| “Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato“ |
I requisiti indispensabili per applicare l’art. 18 del modello OCSE sono:
- Il pensionato italiano deve perfezionare il proprio trasferimento di residenza all’estero;
- Il pensionato deve percepire dall’Italia una pensione “privata“;
- Deve trasferirsi in un Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni che per l’art. 18 ricalca le disposizioni del modello OCSE.
Solo al verificarsi di queste condizioni è possibile ottenere l’accredito della pensione lorda all’estero con la sola tassazione estera del reddito.
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